A chi è rivolto
Coniugi che intendono concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Descrizione
Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune , per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art. 3, c. 3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale mentre può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di stato civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Come fare
Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Cosa serve
Compilazione del modulo di comunicazione dati, compilato da ciascuno dei coniugi e possono essere consegnati all'ufficio demografico; trasmessi via fax al numero 0424 418350, trasmessi via email all'indirizzo demografici@comune.colceresa.vi.it
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’Avvocato (se presente)
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’Interprete. (se presente)
Cosa si ottiene
La redazione dell'accordo e la sua conferma.
Tempi e scadenze
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Quanto costa
Diritto fisso pari a € 16,00 in contanti.
Procedure collegate all'esito
Normativa di riferimento
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
- M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
- P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Vincoli
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
Casi particolari
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete.