Descrizione
Si informa che sono decorsi i termini di cui all'Ordinanza n. 1 del 12/01/2023 che disponeva il divieto di abbruciamento delle ramaglie e di altri residui vegetali.
E' pertanto possibile l’incenerimento dei soli residui di potatura purché:
- fuori del centro abitato
- solo in orario diurno
- sul luogo di produzione
- a distanza di almeno m.100 da case, strade e boschi.
Resta obbligatoria la presenza sul luogo, con mezzi antincendio, durante la combustione, che non deve produrre fumi molesti (evitare legna con fogliame ancora verde e non essiccato).
In ogni caso si richiama l'attenzione alle principali norme relative alla combustione dei residui di potatura riportate a questa pagina.