Ordinanza per taglio, potatura e/o messa in sicurezza di piante, rami, siepi e simili

Dettagli della notizia

Ordinanza per il taglio, potatura e/o messa in sicurezza di piante, radici, rami sporgenti, arbusti, siepi, sterpaglia e simili, insistenti sui terreni limitrofi alle strade ed alle aree pubbliche, recanti pregiudizio alla viabilità

Data:

20 Novembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

 

Si informa che con Ordinanza n. 4 del 20/11/2024 il Sindaco ha disposto che tutti i proprietari e conduttori di terreni limitrofi a strade ed aree pubbliche in genere, debbano provvedere immediatamente a propria cura e spese:

  1. alla potatura regolare delle siepi e dei rami delle piante che invadono e restringono la sede stradale, comprensiva dei marciapiedi e delle piste ciclabili, o che limitano la visibilità e la leggibilità della segnaletica stradale;
  2. alla rimozione immediata delle piante o della ramaglia in genere, che per effetto di intemperie o per ogni altra causa siano cadute sulla sede stradale, marciapiedi e piste ciclabili comprese;
  3. al taglio, potatura e/o messa in sicurezza di ogni pianta insistente nel proprio terreno che per:
  • malattia,
  • essicamento,
  • inclinazione,
  • vetustà,
  • dimensioni,
  • peso (anche determinato dalla copertura di altre essenze arboree come edera/rovi ecc.),
  • compromissione delle radici (ad esempio in seguito a smottamenti/scavi/arature ecc.),
  • danneggiamento in seguito a fulmini o eventi atmosferici in genere,

o per ogni altra causa, possano costituire un pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, o possano danneggiare o compromettere le infrastrutture stradali e le infrastrutture di pubblici servizi in genere come linee elettriche e telefoniche, la pubblica illuminazione, i parchi e gli edifici pubblici, anche in previsione di eventi meteo intensi.

L'ordinanza avrà validità per n. 1 anno.

Per i trasgressori sono previste pesanti sanzioni meglio specifiche nell'allegata ordinanza.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2024, ore 15:12

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