A chi è rivolto
- Genitori del bambino coniugati o non coniugati
- Il solo genitore che riconosce il figlio
Descrizione
La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, della nascita di un nuovo nato e comporta l'iscrizione del bambino nei registri di Stato Civile e la contestuale iscrizione anagrafica.
Se i genitori del bambino sono coniugati la denuncia di nascita deve essere presentata:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti dal Direttore Sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro 3 giorni dal parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre entro 10 giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro 10 giorni dalla data del parto.
Se i genitori del bambino non sono sposati la denuncia di nascita deve essere presentata:
- da entrambi i genitori, davanti dal Direttore Sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro 3 giorni dal parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre entro 10 giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro 10 giorni dalla data del parto.
Come fare
Presentare la denuncia
Cosa serve
Documentazione :
- attestazione rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria
- documento di identità del o dei dichiaranti.
Cosa si ottiene
La registrazione negli archivi anagrafici del Comune.
Tempi e scadenze
- Entro i 3 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia è fatta direttamente in ospedale.
- Entro i 10 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia viene fatta presso l'anagrafe di nascita o di residenza.
Se il 10° giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo.
Quanto costa
Non sono previsti costi
Procedure collegate all'esito
Doppio cognome
Dall'01/06/2022, dalla pubblicazione nella Gazzetta n.111 serie speciale, n. 22 della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27/04/2022,
la regola, in contrasto a quella precedente la quale prevedeva l'attribuzione del cognome paterno, diviene quella dell'assegnazione al nuovo nato del doppio cognome, paterno e materno nell'ordine scelto di comune accordo dai genitori.
In deroga alla regola generale è comunque prevista la possibilità per i neogenitori di attribuire al figlio solo il cognome paterno oppure solo quello materno purchè ci sia l'accordo di entrambi.
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Vincoli
Se i genitori hanno un'età inferiore ai 16 anni devono avere l'autorizzazione del giudice tutelare.