Sanzioni Amministrative

  • Servizio attivo

Informazioni circa le sanzioni amministrative per violazione di leggi e/o regolamenti irrogate da organi di Polizia o altre autorità competenti.


A chi è rivolto

Trasgressore e/o eventuali obbligati in solido indicati nel verbale di contestazione.

Descrizione

La contestazione deve avvenire immediatamente all’atto dell’accertamento della violazione, qualora ciò non sia possibile mediante noti immediatamente all'atto della rilevata violazione oppure (ove ciò non sia stato possibile) tramite notifica del verbale di accertamento entro termini prefissati (90 giorni in caso di notifiche in Italia, 360 giorni per notifiche all'estero. In entrambi i casi il termine del procedimento decorre dalla conclusione dell’accertamento).

Come calcolare i giorni della notifica

La contestazione deve avvenire immediatamente all’atto dell’accertamento della violazione, qualora ciò non sia possibile mediante notificazione del verbale di contestazione entro 90 giorni dalla data dell’accertamento nel caso in cui il trasgressore e/o obbligato sia residente in Italia e 360 giorni in caso di residenza in diverso Stato.

Calcolo per la data della notifica con ritiro del verbale presso l'Ufficio postale:
Per il calcolo dei giorni della notifica, utile ai fini del pagamento, è necessario ricordare che, qualora il verbale sia stato ritirato presso l’ufficio postale a seguito della comunicazione del portalettere (comunicazione di avvenuto deposito – CAD), dovrà essere effettuato il seguente conteggio:

  1. Ritiro dell’atto entro 10 giorni dalla data in cui il portalettere ha lasciato l’avviso nella cassetta delle lettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è quella del ritiro presso l’ufficio postale;
  2. Ritiro dell’atto dopo 10 giorni dalla data dell’avviso lasciato dal portalettere all’interno della cassetta delle lettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è l’11° giorno dalla data dell’avviso (CAD) e non la data del ritiro del verbale;

Mancato ritiro dell’atto, l’atto viene considerato notificato dopo 10 giorni come nel punto 2.

Come fare

L’oblazione della sanzione deve per mezzo bollettino PagoPa allegato al verbale di contestazione utilizzando l’home banking o rivolgendosi ad una qualsiasi ricevitoria abilitata. Nel caso in cui Il trasgressore non fosse in possesso del bollettino di cui sopra deve provvedere a crearlo attraverso il link sottostante https://amoneypa.comunedicolceresa.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo secondo le seguenti istruzioni:

  • Selezionare sanzioni amministrative
  • Inserire in entrambi i form i dati richiesti e l’ammontare della sanzione
  • Selezionare stampa, il documento creato sarà disponibile nella cartella download del dispositivo utilizzato

Si raccomanda di riportare nel form il corretto ammontare della sanzione, il pagamento parziale non estingue l’obbligazione.

Le modalità di ricorso sono indicate nel verbale di contestazione.

Cosa serve

Sono necessari:

  • Il numero del verbale di contestazione
  • ed il codice fiscale del trasgressore e/o dell’obbligato.

Cosa si ottiene

Oblazione della sanzione pecuniaria inflitta e l'avvenuta comunicazione agli uffici di Polizia.

Tempi e scadenze

  • I termini per il pagamento della sanzione sono indicati nel verbale di contestazione ricevuto.

Si noti che è possibile accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione entro 60 giorni dalla data di notifica.

Quanto costa

Il servizio di creazione del bollettino PagoPa è gratuito. Si precisa che all’atto del pagamento presso ricevitorie e/o altri soggetti autorizzati è possibile che siano previste delle commissioni aggiuntive.

L’ammontare della sanzione è indicato all’interno del verbale di contestazione. Si noti che l’avvenuto pagamento della sanzione esclude la possibilità di proporre ricorso ed estingue l’illecito a prescindere dall’eventuale presentazione di scritti difensivi.

In caso di mancato pagamento trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale verrà emessa un’ordinanza ingiunzione di pagamento il cui ammontare verrà individuato tra il massimo ed il minimo edittale della sanzione per la norma violata (art. 27 della legge 24 novembre 1981 n.689)

Procedure collegate all'esito

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Accedi al servizio

Nel caso in cui Il trasgressore non fosse in possesso del bollettino di cui sopra DEVE provvedere a crearlo attraverso il link sottostante:

Sarà possibile contattare l’Ufficio di Polizia locale, telefonicamente oppure recandosi presso l’ufficio previo appuntamento.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

Modulo comunicazione dati del conducente

Modulo comunicazione dati del conducente

Modulo ricorso al Giudice di Pace (C.d.S.)

Modulo ricorso al Giudice di Pace (C.d.S.)

Modulo ricorso al Prefetto (C.d.S.)

Modulo ricorso al Prefetto (C.d.S.)

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 28/02/2024, ore 10:11

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