A chi è rivolto
Trasgressori del codice della strada ed obbligati solidali al pagamento della sanzione (proprietario del veicolo e/o conducente).
Descrizione
La contestazione deve avvenire immediatamente all’atto dell’accertamento della violazione qualora ricorrano le condizioni per fermare il veicolo in sicurezza; nel caso in cui ciò non sia possibile (artt. 200 ss. C.d.S.) mediante notificazione del verbale di contestazione entro 90 giorni dalla data dell’accertamento, nel caso in cui il trasgressore e/o obbligato sia residente in Italia e 360 giorni in caso di residenza in diverso Stato, presso il domicilio del trasgressore e/o obbligato.
La fase di notificazione si ritiene conclusa da parte della pubblica autorità nel momento in cui il verbale è stato consegnato al soggetto incaricato di recapitarlo al destinatario (ufficiale giudiziario, ufficio postale); è dunque regolarmente notificato il verbale che sia consegnato all’incaricato nei termini a prescindere dalla data di ricevimento.
Nel caso in cui la notificazione sia stata effettuata a mezzo raccomandata e sia stato impossibile la consegna al trasgressore il verbale rimarrà in giacenza presso l’Ufficio Postale. Per il calcolo dei giorni della notifica, utile ai fini del pagamento, è necessario ricordare che, qualora il verbale sia stato ritirato presso a seguito della comunicazione del portalettere (comunicazione di avvenuto deposito – CAD), dovrà essere effettuato il seguente conteggio:
- Ritiro dell’atto entro 10 giorni dalla data in cui il portalettere ha lasciato l’avviso nella cassetta delle lettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è quella del ritiro presso l’ufficio postale;
- Ritiro dell’atto dopo 10 giorni dalla data dell’avviso lasciato dal portalettere all’interno della cassetta delle lettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è l’11° giorno dalla data dell’avviso (CAD) e NON la data del ritiro del verbale;
Mancato ritiro dell’atto, l’atto viene considerato notificato dopo 10 giorni come nel punto 2.
Come fare
L’oblazione della sanzione deve avvenire a mezzo bollettino PagoPa allegato al verbale di contestazione utilizzando l’home banking o rivolgendosi ad una qualsiasi ricevitoria abilitata. Nel caso in cui Il trasgressore non fosse in possesso del bollettino di cui sopra deve provvedere a crearlo attraverso il link sottostante https://amoneypa.comunedicolceresa.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo secondo le seguenti istruzioni:
- Selezionare sanzioni Codice della Strada
- Inserire in entrambi i form i dati richiesti e l’ammontare della sanzione
- Selezionare stampa, il documento creato sarà disponibile nella cartella download del dispositivo utilizzato
Si raccomanda di riportare nel form il corretto ammontare della sanzione, il pagamento parziale non estingue l’obbligazione.
Ricorsi
Il ricorso può essere presentato alternativamente:
- Al Prefetto della Provincia di Vicenza (ricorso in via amministrativa) entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica, con una delle seguenti modalità:
- direttamente o a mezzo lettera raccomandata A.R. al Comando Polizia Locale del Comune di Colceresa;
- direttamente al Prefetto della Provincia di Vicenza a mezzo lettera raccomandata A.R.
- All'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa(ricorso in via giurisdizionale) entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica, a norma e con le modalità previste dall'art. 204-bis del Codice della Strada.
Un verbale di contestazione non pagato e per il quale non è stato presentato ricorso, trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, se ammessa, (60 giorni dalla contestazione o dalla notifica), diviene titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista dal Codice della Strada per quella violazione, oltre alle maggiorazioni di legge in caso di iscrizione a ruolo coattivo.
Cosa serve
Sono necessari:
- Il numero del verbale di contestazione
- ed il codice fiscale del trasgressore e/o dell’obbligato.
Cosa si ottiene
Oblazione della sanzione pecuniaria inflitta e l'avvenuta comunicazione agli uffici di Polizia.
Tempi e scadenze
- Il pagamento o, alternativamente, il ricorso devono essere effettuati entro termini perentori (art. 202 comma C.d.S.)
- Entro 5 giorni dalla data di contestazione e/o notifica, il trasgressore può usufruire della decurtazione pari al 30% del minimo edittale previsto per la norma violata
- Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione e/o notifica, il trasgressore può effettuare il c.d. pagamento in misura ridotta, vale a dire versare la cifra indicata sull'atto pari al minimo previsto per quel tipo di violazione;
- Dal 61° giorno in poi dalla data di contestazione o notifica, il trasgressore dovrà effettuare il pagamento per un importo pari alla metà del massimo edittale previsto per la norma violata.
Quanto costa
Il servizio di creazione del bollettino PagoPa è gratuito. Si precisa che all’atto del pagamento presso ricevitorie e/o altri soggetti autorizzati è possibile che siano previste delle commissioni aggiuntive.
L’importo della sanzione è riportato nel verbale di contestazione. Con riferimento alle modalità di pagamento si noti che il pagamento della sanzione estingue l’obbligazione e preclude, quindi, la possibilità di proporre ricorso.
Procedure collegate all'esito
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Accedi al servizio
Nel caso in cui Il trasgressore non fosse in possesso del bollettino di cui sopra DEVE provvedere a crearlo attraverso il link sottostante:
Sarà possibile contattare l’Ufficio di Polizia locale, telefonicamente oppure recandosi presso l’ufficio previo appuntamento.
Condizioni di servizio
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