Con Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012, è stata approvata la nuova normativa in materia di commercio al dettaglio su area privata che disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione e promozionali.
Vendite di fine stagione (cd. Saldi)
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Non è prevista la comunicazione al Comune.
Vendite promozionali
Sono effettuate dall’esercente al fine promuovere la vendita di più prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.
Non è prevista la comunicazione al Comune.
Vendite di liquidazione
Sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci, in particolari momenti di vita della propria impresa:
• cessazione dell’attività;
• trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda;
• trasferimento dell’azienda in altro locale;
• trasformazione o rinnovo locali.
Vendite sottocosto
La vendita sottocosto, disciplinata dal
D.P.R. 218 del 2001, consiste nella vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello che risulta dalle fatture di acquisto.
Fa riferimento al prezzo che viene effettivamente praticato ai consumatori alle casse.